Con sentenza n. 11757 del 15/05/2018 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di vessatorietà delle clausole assicurative che vincolino il contraente a scegliere un carrozziere convenzionato con la compagnia per la riparazione del veicolo in caso di sinistro, con particolare riferimento alle c.d. garanzie dirette.
La Suprema Corte ha affermato, a tal proposito, che la clausola in esame, riguardante l’obbligo dell’assicurato a rivolgersi a soggetti convenzionati e attinente, quindi, all’oggetto specifico del contratto, non rientra fra quelle limitatrici della responsabilità dell’assicuratore e, pertanto, non necessita di specifica approvazione per adesione.
Chiarisce, infatti, la Corte che il contraente assicurato al momento della stipula della polizza assume una libera scelta relativa ad una clausola facilmente conoscibile giacchè inserita nel frontespizio della polizza ed evidenziata in grassetto, conseguentemente, non configurandosi alcuna restrizione della libertà di auto-determinazione dell’assicurato-consumatore, legittimamente potrà essere negato il pagamento residuo dell’indennizzo a seguito di un sinistro per l’ipotesi in cui l’assicurato si rivolga a carrozziere non convenzionato per la riparazione del veicolo danneggiato.