COME DI DIVIDE TRA I SUPERSTITI IN CASO DI DIVORZIO E NUOVE NOZZE

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul tema di come debba essere divisa la pensione di reversibilità tra i superstiti in caso di divorzio e nuove nozze, così precisando:

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali – dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale – senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord. n. 25656/2020).

Ossia, se una persona muore e si è sposata due volte, la pensione di reversibilità tra l’ex coniuge divorziato ed il coniuge sueprstite si calcolerà considerando sia la durata dei due matrimoni che valutando:

  • quanto è durata la convivenza prima del matrimonio;
  • a quanto ammonta l’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge;
  • le condizioni economiche di entrambe le parti aventi diritto

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