PERDE IL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE

Se l’ex moglie/marito convive stabilmente con un’altra persona, la Cassazione con ordinanza n. 22604/2020 ha ribadito che costei/ui perde il diritto all’assegno divorzile e l’ex coniuge obbligato al suo pagamento può procedere giudizialmente per farne dichiarare la revoca.

Tale principio, già affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 5974/2019, precisa che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire meno ogni connessione con il tenore e il modello di vita avuti nel corso del precedente matrimonio, con conseguente esclusione del diritto al pagamento dell’assegno divorzile.

Nel momento in cui si decide di creare una nuova famiglia, seppur di fatto, si manifesta una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto con conseguente esclusione della residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale potrà attivarsi per far dichiarare l’esonero definitivo da ogni obbligo.

Infine, si richiama altresì quanto precisato dagli Ermellini con l’ordinanza n. 18111/2017, ossia  che  la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario  non comporterà nessun nuovo diritto al ripristino dell’assegno divorzile, il quale, una volta perso non può essere nuovamente richiesto.

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