L’articolo di riferimento è il 1576 del codice civile, che prevede che il locatore (ossia il proprietario dell’immobile) deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (ossia l’inquilino).

Quindi, il primo criterio di carattere generale per suddividere le spese tra proprietario e inquilino è quello di individuare la tipologia di intervento.

La legge sulle locazioni degli immobili urbani (Legge 392/78), afferma che l’inquilino deve sostenere le spese per la pulizia, quelle relative all’ordinaria manutenzione dell’ascensore (quelle straordinarie restano infatti a carico del proprietario), le spese dell’energia elettrica, dell’acqua, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, le spese relative allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine e le spese di fornitura di altri servizi comuni. Se poi nello stabile c’è un servizio di portineria, l’inquilino dovrà farsi carico del suo pagamento nella misura del 90%.

Restano a carico del proprietario le spese dovute ad attività di rifacimento degli impianti o delle facciate e le opere comuni che possono ritenersi straordinarie.

In ogni caso, la persona responsabile nei confronti del condominio è il proprietario che sarà perseguibile legalmente in caso di mancato pagamento da parte del conduttore.

Tuttavia, qualora l’inquilino venga meno a tale obbligo, il locatore può esercitare il diritto di rivalsa su quest’ultimo, chiedendo il rimborso delle spese sostenute: il conduttore avrà quindi 60 giorni di tempo per provvedere al pagamento e, in caso di mancato assolvimento di tali oneri per oltre due mensilità, il proprietario potrà chiedere la risoluzione del contratto.

Quanto alle spese relative all’appartamento, il locatore ha l’obbligo di consegnare l’abitazione in buono stato all’inquilino e, quindi, tutti i costi di piccola manutenzione (es. le spese dovute a riparazione causate dal normale deterioramento o uso del bene come le riparazioni degli impianti idrici o elettrici, degli apparecchi di servizio di riscaldamento o condizionamento, ma anche il mantenimento delle strutture e dei rivestimenti come pavimenti, pareti e soffitto), sono a carico del conduttore.

Gravano, invece, sul proprietario le eventuali opere di adeguamento dell’immobile alle normative vigenti e le attività di manutenzione che si presentano per eventi non previsti ed imprevedibili, non evitabili attraverso le comuni opere di manutenzione ordinaria, ma anche quelle dovute alla vetustà del bene in oggetto

Qualora l’inquilino sia costretto ad accollarsi spese per riparazioni urgenti, che dovrebbero essere a carico del proprietario, può comunicare a quest’ultimo i costi sostenuti e chiederne il relativo rimborso.

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