Non è semplicemente inefficace ma nullo, il licenziamento intimato al lavoratore prima dell’effettivo e concreto superamento del periodo massimo di conservazione del posto.
La Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 12568/18, ha dichiarato nullo il recesso dal rapporto di lavoro intimato al lavoratore non appena ricevuto un certificato di malattia, recante una prognosi tale da determinare il superamento periodo di comporto e senza quindi attendere il suo compiuto esaurimento.