Sulla base di tale orientamento, già adottato in passato da parte della Cassazione (Cass. 5692 e 4584 del 1995 per citare alcuni esempi) il Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza n. 173/2017 ha assegnato al creditore procedente il quinto pensionistico calcolato sulla differenza tra l’importo netto della pensione e quanto già trattenuto in virtù del precedente pignoramento presso terzi.
L’assegnazione è stata disposta in via contestuale alle precedenti trattenute, ritenendo altrimenti violato il diritto del creditore, che avrebbe corso il rischio di vedere insoddisfatto il proprio credito, a fronte di un importo pensionistico residuo che garantiva ancora pienamente il rispetto del minimo vitale.
Civile
SE IL FIGLIO MAGGIORENNE NON LAVORA E NON STUDIA NON C’E’ OBBLIGO AL MANTENIMENTO
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32406/2021 ha confermato la revoca del mantenimento al figlio 32enne, che ha smesso di studiare e formarsi all’età di 16 anni e da allora svolge lavori saltuari. Con la Leggi tutto…