La Commissione Tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 492/2016 ha accolto il ricorso dell’ex proprietaria di un bene immobile sottoposto a vendita forzata a seguito dell’intervenuto fallimento della sua impresa individuale.
Nel caso di specie, l’ente comunale, in violazione dell’art. 10, comma 6 del D.lgs 504/92, notificava alla ricorrente avviso di accertamento per mancato pagamento dell’imposta comunale sull’immobile ormai venduto in modo forzato a seguito del fallimento, per un periodo di imposta nel quale il fallimento stesso era già intervenuto. Ravvisata la violazione e la negligenza dell’ente comunale, che avrebbe dovuto far valere le proprie pretese creditorie in sede fallimentare, la Commissione tributaria provinciale di Torino, nel predetto provvedimento, ha accolto il ricorso condannando il comune al pagamento delle spese di lite.

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